Con il Reg. CE n. 1308/2013 è stata introdotta la possibilità per ogni Stato membro di presentare alla Commissione – previa consultazione delle Autorità e delle organizzazioni competenti – un programma quinquennale, elaborato a livello territoriale, di sostegno alla produzione del vino.
Detti piani devono contenere una dettagliata descrizione delle misure proposte, la quantificazione dei relativi obiettivi e lo scadenzario di attuazione delle necessarie misure, indicando, al contempo, una tabella finanziaria generale che evidenzi l’ammontare complessivo delle risorse da stanziare e la loro ripartizione.
Con specifico riferimento alle azioni di informazione e promozione dei vini dell’Unione nei paesi extra UE, l’art. 45 del citato Reg. CE n. 1308/2013 prescrive che le relative misure siano finalizzate tanto ad informare la clientela in ordine alla necessità di un consumo responsabile di vino quanto a rendere noti nel mondo i sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche europee.
Con riferimento a tale ultima finalità, le misure adottate devono consistere nello sviluppo di relazioni pubbliche nonché di attività di promozione e pubblicità che siano in grado di mettere in rilievo gli elevati standard delle produzioni vinicole dell’Unione – rientranti nel novero delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e di produzione biologica – in termini di qualità, sicurezza alimentare e rispetto dell’ambiente.
Con il decreto n. 60710 del 10 agosto 2017, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha finalmente emanato il decreto “Ocm Vino promozione sui mercati dei Paesi Terzi“.
Il provvedimento costituisce necessario presupposto all’emanazione, da parte di AGEA prima e delle Amministrazioni regionali poi, di appositi bandi per la campagna 2017-2018, funzionali all’accesso, ad opera delle cantine interessate, ai finanziamenti a fondo perduto per le attività di promozione del vino nei paesi Extra UE.
L’adozione del citato Decreto, pur registrando un forte ritardo rispetto ai provvedimenti emanati dai partner europei, è stato salutato con favore dagli operatori del settore, offrendo un’irrinunciabile opportunità per rilanciare il processo di internazionalizzazione della produzione vitivinicola nazionale, nel tentativo di lasciarsi alle spalle la spiacevole vicenda dell’Ocm Vino 2016-2017 che, caratterizzata da paralizzanti ritardi e da numerosi ricorsi alla giustizia amministrativa, ha determinato il mancato utilizzo di buona parte dei finanziamenti di specie stanziati a livello comunitario.
Il Legislatore interno, nell’ambito del cennato decreto, ha previsto diverse tipologie di progetto, in ragione della caratterizzante portata territoriale, prevedendo livelli:
- nazionali, con domanda di contributo che deve essere presentata al Ministero da soggetti proponenti che abbiano sede operativa in almeno tre Regioni;
- regionali, in questo caso la domanda va inoltrata alla Regione competente in ragione della sede operativa dell’istante;
- multi-regionali, in tal caso, la domanda, invece, è presentata da proponenti che hanno sede operativa in almeno due Regioni (in questo caso la domanda è volta all’ottenimento si fondi regionali con una riserva sui fondi nazionali).
L’importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari, nel massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali. Il descritto incentivo può essere integrato con fondi nazionali o regionali per un ulteriore importo pari a un massimo del 30% del contributo richiesto, per azioni senza marchi commerciali. Ne deriva che l’ammontare complessivo del sostegno può arrivare a coprire l’80% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell’istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro.
In base al decreto sono ammissibili attività di comunicazione e promozione, sintetizzabili in:
- azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
- studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. Sono ammesse anche attività di incoming di buyer e stampa stranieri, il cui svolgimento può avvenire nel territorio nazionale.
La norma specifica inoltre che la durata del contributo per ciascuna promozione non può superare l’arco di un triennio per un determinato Paese terzo o mercato di paese Extra UE, salvo possibilità di proroga giustificata dalla stessa attività di promozione per una sola volta per un massimo di due anni, ovvero per due vote per un massimo di una anno per ciascuna proroga richiesta e concessa.
Il Decreto in commento statuisce la valutazione prioritaria dei progetti presentati da soggetti che siano nuovi beneficiari, indicando, a tal fine, quale ulteriore elemento di merito l’eventuale possesso da parte del proponente di una forte componente aggregativa di piccole/medie imprese.
Parimenti, è riconosciuta priorità ai progetti proposti da un Consorzio di tutela ovvero quelli rivolti ad un mercato emergente che prevedano azioni di diretto contatto con i destinatari.
Una volta predisposto il piano di progetto, l’AGEA – organismo pagatore – ha il compito di redigere un contratto-tipo sulla base della normativa comunitaria e nazionale e, tramite l’ausilio di AGECONTROL, di effettuare le verifiche precontrattuali comunicando gli esiti alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla trasmissione delle graduatorie.
In attesa della pubblicazione dei bandi, le aziende vinicole potranno dunque concentrarsi sul fronte della progettualità degli investimenti in promozione, per i quali sono previsti circa 101,9 milioni di contributi europei per l’annualità 2017-2018, ai quali le aziende nostrane dovranno aggiungere il proprio 50% di contributo alle spese di specie (per un investimento complessivo pari a 210 milioni di euro).
L’importanza dell’opportunità offerta e la relativa complessità del quadro normativo e regolamentare di riferimento sembrano suggerire alle aziende del settore interessate la necessità di un qualificato supporto di professionisti specializzati nelle attività di assistenza e consulenza tecnico-legale.
Solo una compiuta conoscenza delle possibilità di promoting ed advertising offerte dal mercato estero e un’ineccepibile interpretazione della normativa nazionale e comunitaria posso dar vita ad un valido e serio progetto di promozione, funzionale a garantirsi l’accesso ai suddetti contributi, evitando di esporsi a lungaggini burocratiche ed estenuanti contenziosi amministrativi.