Peculiare area di competenza dello Studio attiene all’impiego degli strumenti di tutela del patrimonio, come il fondo patrimoniale, il trust, gli atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. ed i patrimoni societari destinati ad uno specifico affare, con riferimento ai quali si fornisce consulenza sia in fase di costituzione, con attenzione anche ai relativi risvolti tributari, che in relazione all’insorgere di eventuali contenziosi.

Lo Studio, sulla base dell’approfondita conoscenza della prassi applicativa e interpretativa concernente gli strumenti di segregazione patrimoniale, è in grado di offrire consulenza legale e fiscale ai propri assistiti con riferimento all’impiego dei seguenti istituti:

Fondo patrimoniale (art. 167 e ss. c.c.): è uno strumento idoneo a tutelare il patrimonio famigliare dall’aggressione di crediti estranei ai bisogni della famiglia, particolarmente utile nei casi in cui uno dei coniugi svolga un’attività di natura imprenditoriale o professionale. In collaborazione con primari studi notarili, si offre assistenza ai coniugi che intendano procedere alla costituzione di un fondo patrimoniale, in modo che ne sia assicurata la validità e la piena conformità alle esigenze dei clienti.

Trust (l. 16 ottobre 1989. n. 364): il trust è uno strumento estremamente poliedrico e suscettibile di una molteplicità di impieghi, sia nell’ambito famigliare che in quello imprenditoriale e societario. L’istituto può, infatti, essere utilizzato in sede di separazione personale dei coniugi, in vista del corretto adempimento delle rispettive obbligazioni, ovvero con finalità successoria, con particolare rilevanza nell’ambito della successione d’impresa. Ulteriori possibili impieghi del trust sono rinvenibili in fase di liquidazione dell’impresa o nel contesto di procedure concorsuali, ad esempio quale modalità di tutela dei creditori nell’ambito del concordato preventivo.

Atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela (art. 2645-ter c.c.): finalità analoghe e perfino ulteriori rispetto al trust possono essere attuate mediante il ricorso all’istituto degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.. Al riguardo, si evidenzia, tra l’altro, la possibilità di impiego ai fini della protezione del patrimonio delle c.d. “famiglie di fatto”, ed ancora nell’ambito delle soluzioni concordate alla crisi d’impresa.

Patrimoni societari destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis e ss. c.c.): in ambito societario, i patrimoni destinati rappresentano utili strumenti ai fini della creazione di masse patrimoniali aggredibili esclusivamente per crediti inerenti ad obbligazioni contratte per la realizzazione di uno specifico affare, tutelando così sia l’attività cui è indirizzato il patrimonio destinato, solitamente in fase di start-up, che la residua parte del patrimonio complessivo della società

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