L’attività agrituristica rientra, di norma, tra le attività connesse a quella agricola, purché sussista il rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali stabilito dall’art. 2135 c.c..
L’accertata esistenza del rapporto di connessione (Cass., 14 gennaio 2015, n. 490), consente l’applicazione della previsione di cui all’articolo 5 della Legge 413/91, che prevede un particolare regime forfettario di determinazione del reddito, scaturente dall’applicazione al totale dei ricavi derivanti dall’attività agrituristica, al netto dell’Iva, di una percentuale di redditività del 25%, senza tener conto di componenti negativi di costo registrati ed inerenti.
In via preliminare, è necessario osservare come l’opzionale regime forfetario risulti applicabile osservando un criterio soggettivo: imprenditori individuali, società di persone, enti non commerciali che svolgono attività di agriturismo possono accedere a detto regime. Restano, invece, esclusi, con la conseguente applicazione dell’ordinario regime di tassazione, le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno per attività principale l’esercizio di attività commerciali. Mentre l’accesso al regime forfettario non deve necessariamente precedere l’inizio dell’attività, ma può essere desunta da comportamenti concludenti del soggetto, la scelta del regime ordinario deve essere espressa nella prima dichiarazione utile ai fini Iva.
Anche ai fini dell’Iva, il richiamato art. 5 della Legge n. 413/91 prevede un particolare regime forfettario di determinazione dell’imposta: i soggetti esercenti attività di agriturismo determinano l’Iva riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
Sul regime di detraibilità dell’Iva da parte di un’azienda agrituristica, si è di recente espressa la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 4606 depositata in data 9 marzo 2016, ha accolto il ricorso del contribuente – in accoglimento del dedotto vizio di violazione del D.P.R. n. 633/72, art. 19 bis, co. 1, lett. i) – che si era visto negare la possibilità di detrazione dell’Iva scontata sull’acquisto di un immobile rurale, strumentale rispetto all’attività agrituristica e, tuttavia, ritenuto dalla CTR competente, destinato ad uso abitativo in ragione dell’appartenenza ad una determinata categoria catastale (nel caso di specie A3).
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha colto l’occasione per l’effettuazione di un’interessante digressione in ordine all’evoluzione normativa della disciplina regolante le attività agrituristiche, con specifico riferimento ai connessi profili fiscali di tale progressiva regolazione
In particolare, la Corte di Cassazione, ribadendo un suo precedente orientamento, ha sottolineato “l’intenzione del Legislatore di voler considerare in modo unitario l’attività agrituristica, quale attività connessa allo svolgimento di quelle agricole in senso stretto, ed alla quale deve essere ricondotto, contraddistinguendone il contenuto tipico, la organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e di alloggio, che non può che essere fornito attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo ed adibiti ad uso abitativo durante il temporaneo soggiorno dei clienti”
Traendo le mosse da dette premesse, i Giudici di legittimità, nell’analizzare la “ratio legis” del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis 1., comma 1, lett. i), hanno evidenziato come “la limitazione, imposta dalla norma tributaria, alla detraibilità dell’IVA versata in rivalsa per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo, trova infatti giustificazione laddove il consumatore finale benefici direttamente di tali lavori, in quanto “utilizzatore in proprio” del bene immobile per uso personale abitativo, ovvero laddove l’immobile ad uso abitativo, ristrutturato, venga destinato ad un “utilizzo promiscuo” del soggetto passivo, con la conseguenza che in questi casi – salva la ipotesi di imprese che abbiano quale attività esclusiva o principale la costruzione degli immobili – viene meno lo stesso presupposto, previsto dalla normativa comunitaria, sul quale si fonda il diritto alla detrazione d’imposta (attraverso il quale si attua il principio della neutralità fiscale) e cioè l’impiego strumentale del bene immobile nell’esercizio dell’attività economica soggetta ad IVA. In presenza quindi di un “consumatore finale” del bene o dei servizi relativi al bene immobile a destinazione abitativa, ne segue che per le relative spese (di acquisto, locazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione), non si pone alcuna esigenza di traslare il carico economico della imposta, per non farlo gravare su soggetti che utilizzano strumentalmente tali beni nell’esercizio della impresa”.
Alla luce delle suddette argomentazioni, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, accogliendo uno dei motivi di ricorso del contribuente, in riforma dell’avversa statuizione di della competente Commissione Tributaria Regionale, ha stabilito che “il diritto alla detrazione della imposta versata in rivalsa su acquisiti di beni o servizi “inerenti” (nella specie la imposta relativa alla fattura per costi di ristrutturazione per immobile aventi destinazione catastale ad uso abitativo, ma impiegati nell’esercizio dell’attività turistico-alberghiera), trova ulteriore conferma nel criterio ermeneutico (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 674 del 10/03/1971; id. Sez. lav. Sentenza n. 4906 del 05/05/1995; id Sez. 3, Sentenza n. 14900 del 22/10/2002) secondo cui, fra le diverse possibilità interpretative, la norma di legge delegata (D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, art. 3, comma 1) deve essere interpretata nel modo che risulti conforme all’art. 76 Cost., e dunque non in contrasto con “i limiti ed i principi direttivi” espressi dalla norma di legge delega – in attuazione della quale è stato introdotto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1 – che aveva autorizzato il Governo a provvedere alla “revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all’imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione” (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 66, lett. b))”.