Il settore delle produzioni biologiche, traendo forza da una sempre maggiore tendenza dei consumatori ad un’alimentazione corretta e sana, è in costante crescita, rappresentando un’opportunità per molte produzioni di qualità del nostro Paese.
Le sue potenzialità di sviluppo troppo spesso restano inesplorate da aziende di produzione e trasformazione, in ragione di una sostanziale carenza di informazioni, connessa anche alla mancanza di una disciplina organica della materia nonché alla complessità delle normative che hanno provato a disciplinarla a livello europeo e nazionale.
Attualmente, la disciplina cardine del settore è rappresentata dal Regolamento del Consiglio Europeo n. 834 del 28.06.2007 e dal Regolamento applicativo n. 889 del 05.09.2008, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 189 del 20.07.2007 e n. 250 del 18.09.2008 e successivamente integrati; vi sono poi i decreti ministeriali attuativi delle disposizioni comunitarie oltre che una serie di norme di rango legislativo e regolamentare che disciplinano gli specifici e molteplici settori dell’agroalimentare.
Il Regolamento n. 834/2007 stabilisce gli obiettivi ed i principi generali con riguardo sia alle fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché del loro controllo, sia all’utilizzo, nell’etichettatura e nella pubblicità, delle indicazioni relative alla produzione biologica.
L’obiettivo perseguito dalle produzioni biologiche è stabilire un sistema globale di gestione sostenibile per l’agricoltura, con utilizzo responsabile dell’energia e delle risorse naturali, che, rispettando i sistemi e i cicli naturali, consenta di ottenere prodotti tramite procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.
Tra i principi generali base della produzione biologica troviamo:
- il rigoroso divieto di utilizzo di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, ecc.;
- la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni a sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
- la quasi totale esclusione dell’impiego di sostanze chimiche.
Per quanto concerne l’etichettatura, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 834/2007 “si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo”.
Qualora il prodotto soddisfi i requisiti del Regolamento, possono essere utilizzati nell’etichetta i predetti termini attinenti al biologico, inoltre può essere riportato il logo comunitario di produzione biologica; tuttavia, deve essere apposto sull’etichetta anche il numero di codice che individua l’autorità o l’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente.
La normativa europea prevede, infatti, che gli Stati membri dell’Unione istituiscano un sistema di controllo e individuino una o più autorità competenti responsabili della verifica del rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento, enti che a loro volta potranno delegare i compiti di controllo a uno o più organismi.
Per quanto riguarda l’Italia, vi sono una serie di enti ed organismi accreditati dal Ministero delle Politiche Agricole per effettuare le verifiche di conformità delle produzioni biologiche, inseriti in un elenco reperibile anche sul sito web del competente Dicastero; tra i più famosi si citano il CCPB, acronimo di Consorzio per il Controllo dei prodotti Biologici, organismo di certificazione e controllo con sede a Bologna, nonché l’ICEA, ossia l’Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, uno dei principali enti certificatori Italiani ed Europei che opera, unitamente ad altri istituti italiani, anche nell’ambito della Bioedilizia.
Le autorità e gli organismi di controllo possono, in caso di infrazioni alle prescrizioni delle normative sul biologico, vietare alle aziende di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità venga fatto riferimento al metodo di produzione biologico per determinati periodi, a seconda della gravità dell’infrazione.
Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori devono, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 834/2007, notificare la loro attività alle autorità competenti ed assoggettare la propria impresa al sistema di controllo; i loro nominativi sono poi inseriti in un elenco tenuto dalle autorità e dagli organismi di controllo.
All’esito della procedura di verifica viene poi rilasciato un documento giustificativo da esibire al momento della vendita dei prodotti.
La Notifica di Attività con Metodo Biologico dal 2012 deve avvenire con procedura telematica; le modalità di presentazione differiscono a seconda della Regione di appartenenza: in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Puglia sono operativi sistemi informatici regionali; nelle altre Regioni e Province Autonome è operativo il SIB (Sistema Informativo Biologico) nazionale.
Una volta completata la notifica di attività biologica, il procedimento di certificazione prevede una fase di avvio, ossia la prima visita ispettiva dell’organismo di controllo, svolta da un ispettore che verifica la conformità dell’azienda e della documentazione predisposta dall’operatore al regolamento comunitario e presenta una relazione all’organismo di certificazione.
Qualora l’azienda risulti idonea, sono comunicati tempi per la conversione (per le aziende agricole) attribuiti ai singoli appezzamenti in funzione della produzione e le eventuali azioni correttive da adottare; è possibile proporre ricorso avverso la comunicazione di non idoneità.
Il mantenimento della conformità alla norma di riferimento è quindi garantito da una serie di controlli annuali svolti dall’organismo di certificazione.
Il sistema comprende il rilascio di una serie di certificazioni differenti a seconda dell’organismo di controllo interessato e della tipologia di prodotto o procedura produttiva certificate, certificazione che viene poi riportata sull’etichetta del prodotto; ciò tuttavia spesso ingenera confusione nel consumatore finale che non possiede le competenze per riconoscere le diverse produzioni.
Negli ultimi anni sono stati fatti molti passi in avanti nella regolamentazione delle produzioni biologiche e molte aziende hanno ottenuto la relativa certificazione, tuttavia una disciplina più organica della materia potrebbe aiutare gli operatori a convertire la propria produzione al biologico ed una semplificazione nella rappresentazione delle diverse conformità potrebbe orientare i consumatori nella scelta dei prodotti, contribuendo così ad un ulteriore sviluppo del settore.